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Come
fare più quattrini sulla pelle di coloro che ignorano…….!
La
tutela del consumatore in materia di prodotti farmaceutici si basa sui
Decreti legislativi del 30 dicembre 1992 numeri 540 e 541.
La
tutela del consumatore è giustamente allineata allo articolo 32 della
Costituzione Italiana che recita :
“La
Repubblica TUTELA la salute come bene FONDAMENTALE
dell’individuo…….”
Non
fidatevi di nessuno e siate voi i controllori dell’ottemperanza
dell’articolo, denunciando inadempienze, incompetenze di quegli
operatori sanitari ai quali vi rivolgete; verificate, chiedete,
informatevi sui loro livelli di professionalità e competenza anche su
tutte le tecniche sanitarie possibili, dette alternative non invasive,
in ogni specifico caso da voi presentato. Se appurate che non le conosce,
sappiate che avete di fronte un tecnico incompetente di conseguenza
diffidate ed informatevi presso altri tecnici più preparati.
Due
successivi interventi legislativi hanno regolamentato la disciplina
dell’etichettatura e della pubblicità sui medicinali, farmaci e
vaccini.
Il
concetto di pubblicità è stato esteso anche all’opera di persuasione
dei rappresentanti dell’industria farmaceutica presso i medici, gli
Informatori Medico Scientifici, inviati dalle case farmaceutiche.
La
tutela del consumatore si esplica altresì applicando la normativa del
Codice Penale sulla Corruzione.
Il
"comparaggio" è quindi quella pratica per cui taluni medici,
farmacisti ed altri operatori sanitari accettano denaro, premi e/o
donazioni varie, in cambio della prescrizione di farmaci ai loro pazienti.
Il
medico, nei casi specifici richiesti dai malati, deve essere considerato
come consulente medico/sanitario autorizzato, egli rappresenta lo stato
che dovrebbe ……tutelare la salute dei cittadini, secondo l’articolo
32 della Costituzione Italiana.
Il
medico dunque DEVE in ogni caso ottemperare anche alla legge
sull’informazione riguardanti i farmaci, vaccini e terapie; cioè deve
obbligatoriamente fornirvi tutte le informazioni riguardanti le
controindicazioni di farmaci, vaccini e rendervi edotti, per i casi
specifici da voi richiesti, sulle varie tecniche sanitarie possibili,
anche quelle alternative; se non le conosce è obbligato dalla legge ad
informarsi, altrimenti trasgredisce il comando Costituzionale che obbliga
lo stato ed i suoi rappresentanti (tutti gli operatori sanitari) a
……garantire la TUTELA della salute come bene fondamentale, questi
ultimi non possono né devono impedirvi di conoscere tramite loro,
tutte le possibilità offerte dal mercato della tutela della salute.
Solo
in questo modo l’operatore sanitario e quindi a maggior ragione il
medico, ottempera anche al Vero consenso informato verso il paziente
(secondo il codice deontologico) e certifica il livello della sua
professionalità e competenza.
La
pratica “delinquenziale del comparaggio”, comporta che le terapie
suggerite e/o prescritte non siano mirate a soddisfare in primis le
esigenze del paziente che richiedono competenza e perizia risanatrice,
bensì a far illecitamente arricchire l’operatore sanitario stesso e le
case farmaceutiche, senza tener conto delle esigenze improcrastinabili del
malato.
Diffidate
dal medico che vi consiglia caldamente un farmaco, conservate sempre le
prescrizioni e sappiate che prima di sottoporvi ad una terapia
sperimentale dovete dare al medico un consenso scritto.
Recita
l'art. 28 del Codice Deontologico dell'Ordine dei Medici: "Ogni forma
di comparaggio è vietata".
Diffidate
altresì dal farmacista che vi dice di non avere in negozio il farmaco
prescritto dal medico e ve lo sostituisce con quello equipollente
distribuito da altra industria, magari più caro…...
Invitiamo
i cittadini a segnalare ogni presunto abuso tale da comportare pericolo
per la salute del paziente e contestuale illecito arricchimento
dell’operatore sanitario.
Invitiamo
altresì gli Informatori Medico Scientifici a non concorrere nel reato di
corruzione, laddove ravvisabile ed a denunciare invece l’istigazione a
delinquere che viene perpetrata nei loro confronti da parte delle case
farmaceutiche.
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