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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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MINISTERO DELLA SALUTE  
 
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Ricordiamo anche che ogni protesi introdotta in bocca che contenga leghe metalliche basate su legami ossigeno, sono pericolose in quanto l'ossigeno (potente ossidante) permette ai metalli della lega il rilascio di ioni che sicuramente interferiscono con le reazioni biochimiche dell'organismo !
 

DECRETO 10 ottobre 2001 
Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio  italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di  capsule  predosate  e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni  per  l'uso  degli  amalgami dentali posti in commercio in Italia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi  medici  e  successive  modificazioni  e, in particolare, l'art.  13-ter  come  introdotto dall'art. 22 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che prevede che il Ministero della sanità, per  garantire  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  e per assicurare  il  rispetto  delle  esigenze  di  sanità pubblica, può adottare  tutte  le  misure  transitorie  e  giustificate  tendenti a vietare, limitare e sottoporre a misure particolari la disponibilità di un prodotto o di un gruppo di prodotti;

Visto  il  rapporto  del  1998 sugli amalgami dentali del gruppo di lavoro   ad   hoc  incaricato  dalla  Direzione  generale  III  della Commissione europea;

Visto  il  parere  del Consiglio superiore di sanità del 14 aprile 1999;
Considerato  che  l'emissione  di  vapori  di  mercurio in corso di preparazione  degli amalgami  dentali  preparati  in forma libera è suscettibile  di  compromettere  la  salute  degli utilizzatori e dei pazienti;
Considerato  il rischio di sovra dosaggio in mercurio degli amalgami preparati  da  leghe  metalliche  e  da  mercurio  preparato in forma libera;
Considerato che l'esistenza sul mercato di amalgami preparati sotto forma di capsule predosate permette di ridurre le emissioni di vapore di  mercurio  in  corso  di  preparazione  dell'amalgama dentale e di standardizzare  la quantità di mercurio aggiunta alla lega e che, di conseguenza,  non  è giustificato mantenere sul mercato gli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate;
Considerato  altresì  che l'incidenza dell'allergia al mercurio è in  incremento,  anche  se  non  ci  sono  dimostrazioni  che  questa osservazione  valga  anche per i pazienti portatori di otturazioni in amalgami in mercurio;
Considerato  che  la  sostituzione degli amalgami dentali con altri materiali  non è giustificata perché questi non mostrano un livello di sicurezza e durata superiore a quello degli amalgami;
Considerato  comunque  che esiste sia il problema di sottogruppi di popolazione   particolarmente   suscettibili   (bambini,   donne   in gravidanza, ecc.) da tutelare maggiormente, sia quello di particolari situazioni che possono esporre a picchi di Hg anche importanti;
Considerato  che  un  aspetto  che  deve  indurre cautela è quello dell'esistenza  per  la  popolazione  generale  di  fonti multiple di esposizione   al  mercurio:  alimentazione,  ecodispersione,  uso  di farmaci;
Considerato che gli utilizzatori e, se del caso, i pazienti, devono essere informati delle precauzioni di impiego da osservare;
Ritenuto    di    vietare   in   via   cautelare   l'utilizzazione, l'importazione  e l'immissione in commercio di amalgama non preparata in forma predosata;
Ritenuto   di  definire  raccomandazioni  e  limitazioni  d'uso  in particolari situazioni;

Decreta:

Art. 1.
1. è  vietata  l'utilizzazione,  l'importazione  e l'immissione in commercio   sul   territorio  italiano  degli  amalgami  dentali  non preparati sotto forma di capsule predosate. 

Art. 2.                       
1. Le   seguenti   informazioni   devono   essere  riportate  nelle istruzioni per l'uso degli amalgami posti in commercio in Italia:
a) stoccare  le  capsule  di  amalgama  in  un  ambiente fresco e ventilato;
b) lavorare  in  locali  ventilati  con  rivestimenti non tessili decontaminabili;
c) realizzare   sempre   sotto   raffreddamento,   aspirazione  e isolamento  del  campo  operatorio,  la  fresatura  e  la  lucidatura dell'amalgama;
d) condensare  l'amalgama  con  i  mezzi  classici  (condensatore manuale) e non utilizzare i condensatori ad ultrasuoni;
e) non  posizionare  l'amalgama  dentale  in  vicinanza  di altri restauri metallici, al fine di evitare rischi di corrosione;
f) evitare  per  prudenza la posa e la rimozione dell'amalgama in pazienti  con  allergia  per  l'amalgama,  gravidanza,  allattamento, bambini sotto i sei anni d'età, pazienti con gravi nefropatie;
g) in  caso  di  sopravvenute  reazioni locali, in particolare di lesioni   lichenoidi  in  vicinanza  di  un  amalgama,  o  nei  casi, sicuramente  accertati,  di allergia a tale materiale, è indicata la rimozione dell'otturazione.

Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 20     Il Ministro: Sirchia

Commento NdR: Finalmente qualcosa si muove, anche se occorre anche dire che sembra che il Ministro sia mal informato, perché sono ormai anni che non si utilizzano più i sistemi descritti e il tipo di preparazione non in capsula predosata, quindi a cosa è servito il decreto……a mantenere i minimi necessari pur di continuare ad immettere gli amalgami a base di mercurio…….è così (oltre ai vaccini) che si mantiene il mercato dei malati…….

 

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